Descrizione Progetto
DEDUCIBILITÀ FISCALE
La tua donazione è deducibile!
L’Associazione e la Fondazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma sono O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), ai sensi del D. Lgs n° 460/97. Le donazioni a favore dell’Associazione e della Fondazione danno quindi diritto a degli sgravi fiscali. Se sei un privato o un’impresa, puoi donare e scegliere se dedurre o detrarre dal reddito l’importo erogato.
Ai contribuenti che sostengono con le erogazioni liberali determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale quali le Onlus, il nostro ordinamento riconosce loro delle agevolazioni fiscali sia sotto forma di detrazioni d’imposta che di deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
Nello specifico parliamo di oneri detraibili che incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente e gli oneri deducibili che sono le spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.
Poi ci sono altre agevolazioni fiscali, quelle riservate alle imprese che effettuano erogazioni liberali che consentono loro di ridurre il reddito imponibile IRES.
Per le erogazioni sostenute dal 1° gennaio 2018 la normativa è la seguente:
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE
Entrambi i regimi, deduzioni e detrazioni, non sono cumulabili tra di loro né con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste fronte delle medesime erogazioni liberali.
Anche in questo caso il regime di favore descritto non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste per le medesime erogazioni liberali
Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile Ires le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”.
Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.
Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del
numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa.
Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro (fino al 2014 erano 25,82 euro) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972.
La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro (in precedenza era 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.
PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI, CONSERVA CON CURA E ALLEGA ALLA DOCUMENTAZIONEPER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: